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Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

 

Delibera 40/04

1. PREMESSA

 La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/04, pubblicata sulla G.U. N.83 dell'8/4/04, si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. Con "impianto di utenza" l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas intende: "il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione".

Sono esclusi dalle attività di accertamento della sicurezza post-contatore gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali ed artigianali.

Di seguito, si espongono le principali disposizioni della suddetta delibera, con le modifiche apportate dalle delibere 129/04, 43/05, 192/05 e 87/06).

 

2. ADEMPIMENTI PER IMPIANTI DI UTENZA NUOVI

2.1 Con decorrenza 01 aprile 2007, per ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo, il cliente finale dovrà far pervenire alla società di distribuzione:

  • pdf-iconALLEGATO H: da compilarsi a cura del cliente finale
  • pdf-iconALLEGATO I: da compilarsi a cura dell'installatore corredato da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore o in alternativa copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e gli allegati tecnici obbligatori previsti al punto 7.3.

Nel caso in cui la società di distribuzione riceva la documentazione di cui sopra sprovvista degli allegati tecnici obbligatori ed entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa classifica l’accertamento come "impedito", attiva la fornitura di gas, comunica per iscritto al Comune territorialmente competente i dati identificativi dell’impianto d’utenza, indicando altresì gli estremi dell’installatore interessato e richiamando la facoltà del Comune di richiedere i contributi ai sensi dell’art. 14 della del. AEEG 40/04, comunica per iscritto al cliente finale interessato che l’accertamento del suo impianto è stato impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti e che pertanto la società di distribuzione ha provveduto ad informarne il Comune che potrà effettuare una verifica diretta sul suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro.
2.2 Chiarimenti in merito alla mancata attivazione. Una volta effettuato con esito positivo l’accertamento documentale se al momento dell’attivazione si riscontra la mancata tenuta dell’impianto di utenza allora viene sospesa l'erogazione. Per la successiva riattivazione è necessaria la presentazione dell' ALLEGATO E compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore abilitato, se non è possibile verificare la tenuta dell’impianto di utenza (per esempio per incompletezza dello stesso) sarà necessario ripresentare la documentazione di cui ai punti 2.1 o 2.2 ad impianto completato. Quindi si procederà all’effettuazione di un nuovo accertamento.

 

3. ADEMPIMENTI PER IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI E RIATTIVATI

L'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ha ritenuto opportuno un significativo rinvio dei termini di entrata in vigore del Titolo III (accertamento documentale per impianti riattivati) del regolamento - prevista dal 01/04/09 - e comunque fino al completamento del quadro legislativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale intento è stato pubblicato con deliberazione ARG/gas 32/09

 

4. ADEMPIMENTI PER L'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO AI QUALI E' STATA SOSPESA LA FORNITURA PER CAUSE PARTICOLARI.

4.1 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito dispersione di gas. Nel caso di attivazione di impianti d'utenza in servizio per i quali è stata sospesa la fornitura dal distributore per dispersione gas su impianto d'utenza, il cliente finale dovrà fornire, all’atto della riattivazione: l'ALLEGATO E compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore; copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali o in alternativa copia della visura camerale riportante le stesse informazioni.
4.2 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito di richiesta delle autorità competenti. Qualora il distributore abbia sospeso la fornitura ad un impianto d'utenza in servizio a seguito di richiesta: del Comune o dell'Ente locale ai sensi dell'art. 16 comma 6 del decreto legislativo n. 164/00 del 23 maggio 2000 di altra pubblica autorità (es.Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc...), l’impianto d’utenza potrà essere riattivato solamente dietro disposizione di chi ne ha richiesto la sospensione.


5. IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO

 La società di distribuzione rinvia ad un successivo provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) la pubblicazione sul presente sito di modalità e tempistiche inerenti gli accertamenti documentali di impianti in servizio.


6. COPERTURA DEI COSTI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Come previsto dalla Delibera 40/04 (art. 8) per le attività di accertamento è previsto l’addebito di un importo pari a: € 40 per impianti di potenza termica complessiva fino a 34,8 kw; € 50 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 34,8 kw ed inferiore a 116 kw; € 60 per impianti di potenza termica complessiva superiore a 116 kw. Tali importi si applicano a seguito di richiesta al distributore di nuovi allacci o modifica di allacci esistenti.

 

7. ALLEGATI

7.1 Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dall’ 1 aprile 2007

7.2 Allegato informativo per richieste di attivazione per la fornitura

7.3 Allegati obbligatori da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore

8. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto 22 gennaio 2008 –  n. 37 – del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,  il cliente che ha richiesto e ottenuto una nuova fornitura deve, entro 30 giorni dalla data di attivazione (corrispondente alla data di colloca del contatore), far pervenire al distributore una copia della Dichiarazione di Conformità dell’impianto (redatta ai sensi del suddetto decreto) compilata dalla ditta esecutrice e attestante l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità, decorso il suddetto termine di 30 giorni senza che sia stata prodotta  la Dichiarazione di Conformità, il distributore provvederà ad avviare la procedura di sospensione della fornitura del gas, secondo quanto previsto dal suddetto decreto all’art. 8 comma 5. La documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà pervenire alla società di distribuzione tramite Gran Sasso Energie, consegnandola agli uffici di Pratola Peligna, Sulmona, Alanno ecc.

 

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