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Livelli di qualità commerciale
Questa sezione contiene i livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita di gas ed energia elettrica, che si applicano alle richieste di prestazione con data di ricevimento da parte del venditore a partire dall'1 luglio 2009. Ai sensi della Delibera ARG/com 164/08 (e successive modifiche e integrazioni) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvediamo a comunicare le informazioni concernenti i Livelli "effettivi" specifici e generali di qualità commerciale e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas naturale (art. 14.1 Del. Arg/com 164/08)
| Indicatore |
Standard specifico |
| Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti |
40 giorni solari |
| Tempo massimo di rettifica di fatturazione |
90 giorni solari |
| Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione |
20 giorni solari |
Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas naturale (art. 14.2 Del. ARG/com 164/08)
| Indicatore |
Standard generale |
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari |
95% |
| Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'art. 5 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari |
95% |
In caso di mancato rispetto degli standard specifici riportati nella Tabella 1 il venditore corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico base di 20 euro. Limitatamente alla forniture di gas naturale, per i Clienti che dal 1° gennaio sono passati al mercato libero, la delibera 126/04 (e successive modifiche ed integrazioni) prevede un indennizzo di euro 30 nei seguenti casi:
- mancato rispetto dell’obbligo di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione;
- mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture;
- mancata indicazione del lasso di tempo minimo intercorrente tra l’invio al Cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità;
- mancata comunicazione in forma scritta di variazioni unilaterali di clausole contrattuali da parte del venditore, qualora questa facoltà sia esplicitamente prevista, con un preavviso non inferiore a 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
- mancata comunicazione di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla variazione di cui al precedente punto, dell’illustrazione chiara degli effetti che la variazione comporta, della decorrenza della variazione proposta e dei termini e delle modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.
L’indennizzo sarà versato nella prima fattura utile o tramite assegno entro 90 giorni solari, con decorrenza dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell’inadempienza contrattuale. Il Cliente può in ogni caso richiedere il risarcimento per l’eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.
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